Torna alla Homepage di MUTUICOM domenica 26 maggio 2013

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Il contratto condizionato e l’atto di quietanza

Mutui casa: sistema del doppio atto, contratto condizionato e successivo atto di quietanza

Accade nella prassi che la banca non acconsenta all’erogazione contestuale della somma in quanto richiede l’espletamento delle necessarie formalità relative all’iscrizione dell’ipoteca.

In certi casi si può optare per il doppio atto, contratto condizionato e successivo atto di quietanza dopo il consolidamento dell’ipoteca.
Questa procedura era molto diffusa in passato, e serviva allo scopo di erogare il prestito contestualmente alla firma dell’atto di acquisto di un immobile, in quanto l’ipoteca iscritta con il contratto condizionato è oramai consolidata.

Nel caso di doppio atto, dunque, in un primo momento viene stipulato il contratto condizionato e solo in seguito al consolidamento dell’ipoteca viene sottoscritto l’atto di quietanza; questa prassi è oramai abbandonata a favore di altre modalità di erogazione contestuale, ed è oggi dedicata a particolari tipi di mutui o a particolari esigenze del mutuatario.

Il contratto condizionato è un contratto di mutuo all’interno del quale sono previste sia delle pattuizioni contrattuali che regolamentano con immediata efficacia le modalità di iscrizione dell’ipoteca, che altre clausole che prevedono una serie di opzioni regolamentari da applicarsi successivamente a detta iscrizione e che consentono alle parti contraenti di scegliere in una fase successiva, cioè nell’atto di quietanza, molte delle condizioni contrattuali e la stessa modalità di erogazione del mutuo.

Accade quindi, a titolo esemplificativo, che nel contratto condizionato siano previste le modalità del calcolo del tasso fisso e i parametri che andranno a determinarlo, ma che la loro scelta ed esecuzione sia rinviata al successivo atto di quietanza.

La banca, pertanto, sottoscriverà il contratto condizionato mediante il quale verrà concessa unicamente l’ipoteca e, decorsi almeno undici giorni dall’iscrizione di quest’ultima, acconsentirà alla stipulazione dell’atto di quietanza con contestuale erogazione dell’importo.

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