Torna alla Homepage di MUTUICOM lunedì 6 febbraio 2012

ACCOLLO LIBERATORIO

Particolare tipologia di accollo mediante il quale al debitore originario non potrà più essere richiesto il pagamento del debito da parte del creditore che potrà rivalersi unicamente nei confronti del nuovo debitore. L’accollo liberatorio si verifica solo se il creditore ha acconsentito con dichiarazione espressa alla liberazione dell’obbligo in capo al debitore originario o se detta circostanza sia stata espressamente pattuita tra il nuovo debitore ed il vecchio ed il creditore l’abbia accettata.

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