Torna alla Homepage di MUTUICOM lunedì 6 febbraio 2012

ACCOLLO

Contratto col quale un soggetto si obbliga a pagare il debito di un terzo nei confronti del creditore. Quando, infatti ci si accinge ad acquistare una casa, può accadere che su questa gravi già un’ipoteca a garanzia del mutuo contratto dal venditore o costruttore della medesima. Anziché contrarre un nuovo mutuo è concessa, pertanto, al compratore l’opportunità di accollarsi quello del venditore o costruttore. Si badi, tuttavia, che seppure con l’accollo si risparmiano le spese necessarie per l’accensione di un nuovo mutuo è pur vero che debbano essere valutate tutte le condizioni contrattuali del mutuo che ci si accolla. E’ bene, inoltre, considerare che, salvo espresso accordo tra le parti (accollo liberatorio), il debitore originario, nell’ipotesi in cui il nuovo debitore non provveda al pagamento debito, resta obbligato all’adempimento nei confronti del creditore.

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