ANNULLABILITA’
Un contratto è annullabile nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e cioè per incapacità naturale o legale del soggetto contraente e nell’ipotesi in cui siano presenti vizi della volontà quali errore, violenza e dolo. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti a cui era diretto ma questi ultimi vengono meno qualora venga proposta ed accolta l’azione di annullamento del contratto e cioè qualora un Giudice ne dichiari l’annullamento. Inoltre, salvo diversa disposizione di legge, la legittimazione a chiedere l’annullamento del contratto spetta solo alla parte nel cui interesse l’invalidità è prevista dalla legge, diversamente dalla nullità che può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse. L’azione di annullamento è soggetta ad un termine di prescrizione quinquennale (variabile in alcuni casi) decorso il quale non può più essere richiesto.