Torna alla Homepage di MUTUICOM sabato 19 maggio 2012

D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività

Le D .I.A. sono realizzabili previa presentazione della denuncia di inizio attività gli interventi edilizi di ordinaria manutenzione o comunque quegli interventi che non comportino un rilevante impatto sull’edificio (come previsto dall’art. 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nonché quelli non subordinati alla presentazione del permesso di costruire. Deve essere presentata dal proprietario di un immobile all’autorità comunale (Comune ove risiede l’immobile) almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori da realizzarsi presso l’immobile medesimo. Deve essere, altresì, corredata da una relazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia. Entro i riferiti trenta giorni dalla presentazione della D.I.A. l’ufficio comunale può chiedere delle integrazioni o proibire la realizzazione dell’opera ma, in assenza di risposta alcuna, possono essere iniziati i lavori in quanto si è in presenza di un’autorizzazione implicita (c.d. silenzio-assenso). Alla mancata presentazione della D.I.A. possono seguire sanzioni amministrative quali la sospensione dei lavori o addirittura la demolizione dell’opera costruita nonché sanzioni pecuniarie.

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