Torna alla Homepage di MUTUICOM sabato 19 maggio 2012

ESTINZIONE ANTICIPATA

Per estinzione anticipata si intende quando il debitore ha la facoltà di restituire anticipatamente alla banca mutuante la somma prestata e cioè prima del termine stabilito secondo il programma di ammortamento, così corrispondendo alla stessa un compenso omnicomprensivo secondo i criteri e con le modalità previste nel contratto di mutuo. Detta facoltà è espressamente prevista dall’art. 40 del testo unico bancario. La precedente consuetudine contrattuale prevedeva l’inserimento nel contratto medesimo di patti o clausole penali con le quali, nell’ipotesi di estinzione anticipata , il mutuatario assumeva l’obbligo di corrispondere alla banca un ulteriore importo. La legge n.40 del 2 aprile 2007 (decreto Bersani) ha previsto la nullità di tali clausole (per i mutui stipulati successivamente all’entrata in vigore di detta legge e cioè il 3 aprile 2007) se apposte nei mutui contratti da persone fisiche per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento dell’attività economica o professionale del mutuatario.

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