ESTINZIONE ANTICIPATA
Per estinzione anticipata si intende quando il debitore ha la facoltà di restituire anticipatamente alla banca mutuante la somma prestata e cioè prima del termine stabilito secondo il programma di ammortamento, così corrispondendo alla stessa un compenso omnicomprensivo secondo i criteri e con le modalità previste nel contratto di mutuo. Detta facoltà è espressamente prevista dall’art. 40 del testo unico bancario. La precedente consuetudine contrattuale prevedeva l’inserimento nel contratto medesimo di patti o clausole penali con le quali, nell’ipotesi di estinzione anticipata , il mutuatario assumeva l’obbligo di corrispondere alla banca un ulteriore importo. La legge n.40 del 2 aprile 2007 (decreto Bersani) ha previsto la nullità di tali clausole (per i mutui stipulati successivamente all’entrata in vigore di detta legge e cioè il 3 aprile 2007) se apposte nei mutui contratti da persone fisiche per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento dell’attività economica o professionale del mutuatario.