FORMA AD SUBSTANTIAM
Forma ad sumbstantiam è la forma di di un atto per la cui validità la legge prescrive espressamente una determinata forma ed in assenza della quale l’atto viene colpito da irrimediabile nullità. Per esempio, l’art. 1350 del Codice Civile prevede che i contratti che trasferiscono la proprietà dei beni immobili devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata (qualora una vendita immobiliare sia stata effettivamente stipulata ma verbalmente anziché nelle forme prescritte dalla legge, il contratto è invalido e, quindi, privo di qualsiasi effetto).