FRAZIONAMENTO
Spesso il costruttore accende un mutuo edilizio per la realizzazione più immobili iscrivendo su questi ultimi un’unica ipoteca a garanzia dell’intera somma di denaro ricevuta in prestito. Affinché il costruttore possa vendere le singole unità immobiliari è necessario che si proceda al cosiddetto frazionamento del mutuo che si sostanzia nella divisione della somma mutuata e nell’attribuzione a tutte o parte di esse di una porzione dell’ ipoteca originaria. Ovviamente, affinché si possa vendere ogni singola unità immobiliare si dovrà procedere all’accollo della quota parte del mutuo all’acquirente o nei casi di mancato accollo del mutuo si dovrà procedere allo svincolo ipotecario.