GARANZIA PER VIZI
Il venditore di un bene è tenuto a garantire all’acquirente che il bene venduto sia esente da vizi e cioè da quelle imperfezioni o alterazioni tali da renderlo inidoneo all’uso a cui era destinato o, quanto meno, da diminuirne apprezzabilmente il valore. La garanzia dei vizi non è dovuta se l’acquirente conosceva l’esistenza dei vizi al momento della vendita o se gli stessi erano facilmente riconoscibili. E’ bene precisare che detto diritto di garanzia deve essere esercitato nel termine e con le modalità previste dalla legge.