MEDIATORE
Il mediatore, figura prevista dall’art. 1756 del Codice Civile, è colui il quale mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. Il mediatore ha diritto ad un compenso c.d. provvigione dalle parti che ha provveduto a mettere in contatto se l’affare è stato concluso per effetto del suo intervento La misura del compenso deve essere pattuita o determinata in base agli usi oppure deve essere determinata da un giudice.