Torna alla Homepage di MUTUICOM martedì 22 maggio 2012

NULLITA’

Dicesi nullità la più aspra delle sanzioni che possono colpire il contratto ed è applicata quando ci si trova in presenza di vizi di una tale gravità da produrre la perentoria invalidità del medesimo. Il legislatore ha individuato quali cause di nullità del contratto: la mancanza dell’accordo tra le parti, la causa illecita, l’oggetto impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile nonché la mancanza della forma prescritta dalla legge. Esistono poi diverse cause di nullità del contratto individuate nelle numerosi leggi speciali vigenti nel nostro ordinamento. Il contratto nullo non produce alcun effetto giuridico e la sua invalidità è insanabile. Si rileva, inoltre che il legislatore sempre più spesso individua delle cause di nullità per ragioni di interesse generale o per contrarietà all’ordine pubblico economico: per esempio nei contratti bancari e relativi alle prestazioni di servizi finanziari a tutela dei clienti oppure in ambito edilizio per evitare abusi. La nullità può essere fatta valere, a differenza dell’annullabilità, da chiunque ne abbia interesse e non è soggetta ad un termine di prescrizione così potendosi in qualsiasi momento adire un Giudice affinché accerti e dichiari la nullità del contratto.

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