Torna alla Homepage di MUTUICOM martedì 22 maggio 2012

PERTINENZA

Dicesi pertinenza di cose accessorie destinate al servizio o all’ornamento di un’altra cosa principale senza, tuttavia, costituirne parte integrante. Rileva sottolineare come non sia necessario che la cosa accessoria appartenga al proprietario della cosa principale e, precisamente, se la cosa principale è un bene immobile o mobile registrato, ai terzi non può essere opposta l’esistenza di eventuali diritti altrui sulle pertinenze se essi non risultano da scrittura privata avente data certa anteriore all’atto di acquisto da parte del terzo. Le pertinenze, comunque, seguono lo stesso destino della cosa principale, così se si vende un’immobile e questo è dotato di un box, quest’ultimo viene trasferito unitamente all’immobile salvo che non si pattuisca espressamente il contrario.

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