PRIVILEGIO
Il privilegio è la preferenza (oltre al pegno e all’ipoteca) che la legge accorda per il soddisfacimento di determinati crediti in deroga al principio della par condicio creditorum. Il privilegio può essere generale (su tutti i beni mobili del debitore) o speciale (su determinati beni mobili o immobili). Il primo non costituisce un diritto soggettivo ma un modo di essere o una qualità del credito e non attribuisce diritto di sequela. Il secondo, invece, costituisce un diritto reale di garanzia. Una disciplina particolare è prevista dal testo unico bancario il quale, infatti, attribuisce privilegio speciale su beni mobili, che deve risultare da atto scritto, nell’ipotesi di finanziamenti a medio o lungo termine concessi dalle banca ad imprese.