TRASCRIZIONE DEL PRELIMINARE
IL D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito e modificato dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, ha inserito nel Codice Civile l’art. 2645-bis il quale prevede la trascrivibilità dei contratti preliminari (aventi ad oggetto la previsione della stipulazione di contratti definitivi), relativamente a beni immobili, che trasferiscono la proprietà, costituiscono o trasferiscono diritti di usufrutto, superficie ed enfiteusi ovvero diritti di comunione, diritti di servitù, uso ed abitazione. La trascrizione è ammessa per i soli contratti preliminari stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o con sottoscrizione accertata giudizialmente. E’ bene rilevare che il legislatore ha previsto che i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili deve farsi per iscritto e che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il futuro contratto definitivo (sarà quindi nullo il contratto preliminare di vendita di beni immobili non stipulato per iscritto).