Torna alla Homepage di MUTUICOM giovedì 9 settembre 2010

Principali norme sulla trasparenza

Mutuicom S.p.a.

Sede legale:
Milano (MI) - Via Giovanni da Procida n. 36 - CAP 20149
Sede operativa:
Villa Guardia (CO) - Via Tevere n. 2 - CAP 22079
P.IVA/C.F.
06622930961
R.E.A. 1903991

Sito web: www.mutuicom.it
Assistenza clienti: assistenza@mutuicom.it
Numero Verde: 800.391.822
Iscrizione Albo Mediatori Creditizi presso Banca d’Italia (UIF)
n. 126.573 in data 19.10.2009
Numero Repertorio Economico Amministrativo

Tel: 031.480360
Fax: 031.483337

AVVISO ALLA CLIENTELA

MUTUICOM S.P.A. ti invita a leggere con attenzione il presente avviso il quale ha l’obbiettivo di farti conoscere i tuoi diritti e gli strumenti di tutela a tua disposizione così come previsto dall’art. 16 della Legge n. 108 del 7 marzo 1996, dal TITOLO VI del D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (Teso Unico Bancario), dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 e dal provvedimento dell’UIC (Ufficio Italiano Cambi) del 29 aprile 2005.

PREMESCO CHE

  • È mediatore creditizio colui il quale professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
    I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
  • Il mediatore creditizio in quanto tale non è responsabile degli inadempimenti della banca o di altri intermediari finanziari o della eventuale mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti dalla clientela. Allo stesso modo il mediatore creditizio non è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari per gli eventuali inadempimenti della clientela;
  • Il mediatore creditizio deve essere iscritto all’Albo dei mediatori creditizi istituito presso la Banca d’Italia (UIF);
  • L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attività di mediazione creditizia sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'albo;
  • Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento, nonché di effettuare, per conto di banche o altri intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

IL CIENTE HA DIRITTO

  1. Di avere a disposizione e di asportare, presso i locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia di questo avviso. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza l’avviso medesimo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente. Il cliente, pertanto, può leggere e stampare in formato cartaceo il testo del presente avviso collegandosi al sito www.mutuicom.it oppure richiedendolo direttamente al servizio clienti all’indirizzo info@mutuicom.it;
  2. Di avere a disposizione e di asportare, presso i locali del mediatore creditizio aperti al pubblico, copia del Foglio Informativo. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza il Foglio Informativo è messo a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il cliente. Il cliente, pertanto, può leggere e stampare il testo del Foglio Informativo collegandosi al sito www.mutuicom.it oppure richiedendolo direttamente al servizio clienti all’indirizzo info@mutuicom.it;
  3. Di ricevere dal mediatore creditizio, nel caso in cui questo raccolga le richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltro all’ente erogante, prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia dell’avviso denominato “PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA” e il Foglio Informativo relativo all’operazione di finanziamento offerta dalla banca o dall’intermediario finanziario;
  4. Di ottenere, senza termini e condizioni e previa espressa richiesta, una copia completa del testo del contratto di mediazione creditizia idoneo per la stipula, che includa un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna della copia del contratto non impegna le parti alla stipula dello stesso. Il diritto del cliente all’informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con banche o intermediari finanziari, qualora il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dalla clientela per il successivo inoltro all’ente erogante;
  5. Di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi;
  6. Di ottenere, a proprie spese e previa espressa richiesta, o su richiesta di chi gli succeda a qualsiasi titolo, o su richiesta di colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, entro un congruo periodo di tempo e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni da lui poste in essere negli ultimi 10 anni. Il mediatore creditizio indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
  7. Di recedere, senza alcuna penalità, dal contratto di mediazione creditizia, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione scritta al mediatore creditizio con lettera raccomandata R/R presso il suo domicilio;
  8. Di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro di Milano salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato.

STRUMENTI DI TUTELA
Sono a tutela del cliente

  1. L’obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia;
  2. La nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso di mediazione e di ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti;
  3. L’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo avviso e del Foglio informativo relativo al sevizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;
  4. Il diritto di recesso senza alcuna penalità dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone comunicazione scritta al mediatore creditizio con lettera raccomandata R/R presso il suo domicilio;
  5. Di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro di Milano salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

MUTUICOM S.P.A. opera mediante l’ausilio di personale qualificato il quale svolge le proprie funzioni con la massima diligenza, serietà e professionalità.
Qualora, tuttavia, dovesse insorgere una controversia o un qualsiasi motivo di contesa, il cliente potrà rivolgersi all’ufficio reclami di MUTUICOM S.P.A., entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza contestata, inviando reclamo scritto mediante lettera raccomandata R/R a:
MUTUICOM S.P.A. - Ufficio Reclami - Via Tevere n. 16/18 - 22079 - Villa Guardia (CO)
MUTUICOM S.P.A. evaderà il reclamo entro 30 giorni dalla data di ricezione del medesimo senza costi a carico del cliente.
Naturalmente l’inoltro del reclamo non priva il cliente della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni allo stesso connesse, il Foro di Milano, salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato. Milano, 10 gennaio 2010.

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